Il Capitolo della Cattedrale

Notizie storiche

Nella ricostituzione della Diocesi di Catania, con la bolla di Urbano II del 9 marzo 1092., il Capitolo della Cattedrale era costituito dai monaci benedettini dell’annessa abbazia S. Agata. In esso erano previste cinque dignità: il priore, il cantore, il decano, il tesoriere, l’arcidiacono. Ma poiché l’arcidiaconato comportava l’esercizio di una giurisdizione propria e veniva conferito a persone estranee al capitolo, fu considerato più un ufficio di curia che una prebenda canonicale.

Dopo il concilio di Trento il vescovo Nicola Maria Caracciolo, constatando lo stato di decadenza in cui si trovavano i monaci, chiese al papa Pio IV che il capitolo fosse mutato da regolare in secolare. La domanda fu accolta ma la bolla In eminenti preparata da Pio IV fu integrata e promulgata dal suo successore Pio V il 9 febbraio 1568. Lo stesso vescovo aveva chiesto ed ottenuto anche la soppressione dell’arcidiaconato (9 agosto 1566).

In forza della bolla di secolarizzazione il Capitolo veniva costituito da quattro dignità, dodici canonici e altrettanti beneficiati o ebdomadari, tutti di libera collazione vescovile. Nel secolo XVII per disposizione del vescovo Ottavio Branciforte fu ripristinata la dignità dell’arcidiacono, che non comportava più l’esercizio di una giurisdizione propria.

Le leggi eversive del secolo XIX ridussero a dodici i canonici, comprese le dignità e a sei gli ebdomadari. Alcune pie fondazioni consentirono di accrescere il servizio del coro con l’istituzione dei cosiddetti «beneficiali», mentre gli ebdomadari furono chiamati con il nome di «secondari».

Il concilio Vaticano II, conferendo ad altri organismi ecclesiali le funzioni di aiuto nel governo della diocesi svolte tradizionalmente dai Capitoli della Cattedrale, assegnò a questi ultimi finalità liturgiche e di culto. La contemporanea soppressione del sistema beneficiale ha determinato un notevole cambiamento nella loro fisionomia giuridica. Da ciò la necessità di rivedere gli statuti per adeguare il Capitolo della Cattedrale di Catania alla nuova realtà ecclesiale.

Il 13 marzo 1997 viene approvato lo statuto che regola l’operato del Capitolo della Cattedrale.


Capitolo I: costituzione

Art. 1.
Il Capitolo della Cattedrale di Catania è costituito da diciotto membri, dei quali dodici sono canonici maggiori e sei minori, Ha come fine di assolvere alle Funzioni liturgiche più solenni e di adempiere i compiti che gli vengono affidati dal diritto o dall’Arcivescovo (cfr. c. 503). Tutti i canonici sono nominati dall’Arcivescovo (c. 509).

Art. 2. I canonici minori hanno voce attiva e non passiva, tranne i casi previsti dal presente statuto.

Art. 3. Le insegne capitolati sono la cotta e la mozzetta violacea, concessa con rescritto della Congregazione per il clero (19.6.1983, n. 171047/1).

Art. 4. Ai canonici spettano le rimunerazioni in proporzione alle rendite di cui dispone il Capitolo.

Art. 5. I canonici onorari, che secondo un’antica tradizione sono nominati dall’Arcivescovo, non partecipano alle riunioni del Capitolo e non hanno voce attiva e passiva. Possono indossare le insegne dei capitolari e partecipare alle attività di culto.


Capitolo II: uffici

Art. 6.
In seno al Capitolo sono previsti i seguenti uffici: priore, decano, penitenziere, amministratore, archivista, segretario, cerimoniere. Il priore e il decano sono eletti dai capitolari e confermati dall’Arcivescovo. Il penitenziere e l’archivista sono di nomina arcivescovile. Gli altri sono eletti dai capitolari.

Art. 7. Il priore svolge le seguenti funzioni:

a) convoca il Capitolo e presiede le riunioni, curando l’esecuzione delle deliberazioni prese e riferendone all’Arcivescovo quando ne occorre l’intervento;

b) rappresenta legalmente il Capitolo negli atti giuridici a norma delle leggi canoniche;

c) stabilisce l’ordine delle funzioni corali in Cattedrale e concorda con il responsabile della Basilica gli orari in modo da coordinare il servizio corale con le altre funzioni liturgiche;

d) presiede l’amministrazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Capitolo. Il consiglio di amministrazione è formato dal priore, dal decano e dall’amministratore;

e) custodisce parte delle chiavi del luogo in cui si conservano le reliquie e il tesoro di S. Agata. In caso di necessità può affidarle al decano o ad un altro canonico.

Art. 8. Vice presidente è il decano, che svolge le seguenti funzioni:

a) coadiuva il priore e lo sostituisce in sua assenza;

b) con il priore e l’amministratore fa parte del consiglio di amministrazione del Capitolo.

Art. 9. Il penitenziere svolge le sue mansioni a norma del diritto canonico (c. 508).

Art. 10. All’amministratore, eletto dal Capitolo anche fra i canonici minori, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) esige le rendite ed ha cura dei registri dell’amministrazione del Capitolo;

b) compie gli atti amministrativi a norma dei sacri canoni;

c) cura le remunerazioni ai capitolari.

d) col priore e i1 decano fa parte del consiglio di amministrazione del Capitolo e provvede alle spese poste in bilancio;

Art. 11. L’Archivista, nominato dall’Arcivescovo anche fra i canonici minori, svolge le seguenti funzioni:

a) custodisce e ha cura dell’archivio storico;

b) consente la sua consultazione agli studiosi nelle ore e nei modi stabiliti dallo specifico regolamento.

Art. 12. Il segretario, eletto dal Capitolo anche fra i canonici minori, svolge le seguenti funzioni:

a) tiene la corrispondenza del Capitolo e custodisce il sigillo;

b) trasmette gli inviti con l’ordine del giorno alle sedute stabilite dal priore;

c) redige i verbali delle sedute indette dal priore, cura che siano firmati dopo la loro approvazione e le custodisce nell’archivio corrente;

d) comunica agli interessati le deliberazioni prese;

e) trasmette all’archivio i documenti e gli atti.

Art. 13. Il cerimoniere, eletto dal Capitolo anche fra i canonici minori, svolge le seguenti funzioni:

a) ha cura che le celebrazioni liturgiche siano svolte con decoro;

b) cerca di assicurare maggiore partecipazione dei fedeli alle sacre funzioni, anche con una opportuna spiegazione dei riti che si celebrano;

c) d’accordo con l’organista avrà cura di coordinare nelle celebrazioni la musica e il canto.

Art. 14. Le elezioni agli uffici del Capitolo sono fatte a scrutinio segreto, secondo le norme di questo statuto. Gli eletti restano in carica per cinque anni e alla scadenza possono essere riconfermati

Art. 15. Salvo il diritto di precedenza spettante ad altro capitolare che fosse insignito della dignità episcopale e al vicario generale, il priore ha il primo posto fra i canonici in coro e nelle processioni. Per altri canonici vale il criterio dell’anzianità nella nomina.


Capitolo III: servizio corale

Art. 16.
I canonici, compatibilmente con i propri impegni pastorali, sono tenuti al servizio corale nelle domeniche e feste di precetto, ad eccezione dei mesi di luglio, agosto e settembre; inoltre intervengono il 2 febbraio, nella ricorrenza della festa di S. Agata secondo le consuetudini, il mercoledì delle ceneri e il triduo sacro. Nel periodo estivo assicurano comunque la celebrazione della messa e il servizio per la festa del patrocinio di S. Agata.

Art. 17. Il servizio corale comprende:

a) la recita di terza;

b) la Messa conventuale e il suffragio per i vescovi e i canonici defunti;

c) le processioni e le altre funzioni indicate nel direttorio.

Art. 18. I capitolari indossano in coro le insegne canonicali e occupano lo stallo loro assegnato secondo il criterio della precedenza.

Art 19. Nella recita delle ore canoniche fa da ebdomadario l’ultimo fra i canonici alternativamente per i due lati del coro. Spetta ai canonici minori recitare le antifone e leggere le letture.

Art. 20. La Messa conventuale è presieduta dal canonico di turno, che in caso di assenza è obbligato a cercare un sostituto. Può essere concelebrata dagli altri capitolari presenti, ancorché lo stesso giorno abbiano celebrato o debbano celebrare un’altra Messa per motivi pastorali.

Art. 21. Nelle Messe pontificali o nelle altre funzioni episcopali l’assistenza all’Arcivescovo, se non vi sono concelebranti, è prestata dai canonici.


Capitolo IV: riunioni capitolari

Art. 22.
Spetta al priore, ed in sua assenza al decano, convocare e presiedere il Capitolo.

Art. 23. La convocazione del Capitolo ordinariamente si fa per lettera, che dovrà pervenire almeno quarantott’ore prima della riunione. In casi urgenti si può fare anche per telefono, purché si garantisca che tutti i capitolari vengano raggiunti e avvertiti

Art. 24. Sono obbligati ad intervenire alle riunioni tutti i capitolari.

Art. 25. Per la validità della riunione basta la presenza di otto capitolari. Chi è impedito di partecipare alla riunione non può delegare altri.

Art. 26. Nella riunione si. discutono gli argomenti indicati nella lettera di convocazione e, con il consenso della maggioranza dei capitolari presenti, altri temi che si ritiene opportuno inserire nell’ordine del giorno anche a richiesta dei singoli canonici.

Art. 27. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti validi dei presenti. Nelle elezioni è considerato eletto chi al primo o al secondo scrutinio raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validi dei presenti (50% + 1) e al terzo. scrutinio la maggioranza relativa. In caso di parità è eletto il più anziano di nomina.

Art 28. Per modificare gli statuti si richiede che siano presenti almeno dieci capitolari, che le modifiche siano approvate dai due terzi dei presenti e siano approvate dall’Arcivescovo.


Capitolo V: archivio

Art. 29.
L’archivio capitolare ha due sezioni: l’archivio storico e l’archivio corrente.

Art. 30. L’archivio corrente è costituito dai documenti degli ultimi trent’anni e comprende gli atti dell’amministratore e degli altri uffici capitolari. Responsabili di questa sezione sono i titolari dei diversi uffici. All’inizio e alla fine del mandato chi ricopre un ufficio deve ricevere o fare la consegna degli atti di archivio.

Art. 31. L’archivista ha in custodia l’archivio storico, che è costituito dagli originali o dalle copie di documenti antichi sulla vita e l’attività del Capitolo. Poiché la documentazione custodita nell’archivio storico riguarda non solo il Capitolo ma anche la Cattedrale, alle spese di mantenimento contribuisce anche l’ente Basilica Cattedrale

Art. 32. L’archivio storico deve rimanere chiuso. Copia delle chiavi è tenuta dall’archivista e dal priore.

Art. 33. I documenti dell’archivio storico possono essere consultati dagli studiosi negli orari stabiliti dal regolamento. Nessun documento può essere portato fuori dai locali adibiti per la consultazione. Su richiesta degli studiosi l’archivista può procedere alla fotoriproduzione solo nei casi in cui non si reca danno ai documenti medesimi.